Statuto


Art. 1

È costituita, in Roma, l’Associazione Italiana dei Polonisti. L’Associazione ha gli scopi indicati nell’Atto costitutivo ed è priva di fini di lucro.


Art. 2

Gli organi dell’Associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, l’Assemblea dei Soci.


Art. 3

Il Presidente è nominato a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo, dura in carica per tre anni e il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta. In sede di prima nomina, all’atto della costituzione dell’Associazione, il Presidente dura in carica soltanto fino al 31 ottobre 2012. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci.


Art. 4

Il Consiglio Direttivo è nominato dell’Assemblea dei Soci; esso delibera sull’attività dell’Associazione secondo le linee culturali e di indirizzo determinate dall’Assemblea dei Soci in conformità ai fini indicati nello Statuto; nomina il Presidente fra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri e dura in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se sia presente la maggioranza dei suoi membri.


Art. 5

L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente e provvede alla approvazione del bilancio consuntivo dell’Associazione, su relazione del Tesoriere. Assume tutte le deliberazioni, di amministrazione ordinaria e straordinaria che si rendano necessarie o opportune. Delibera sull’ammissione di nuovi soci. L’Assemblea delibera con la maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione, anche per via telematica. È validamente costituita in prima convocazione se siano presenti i due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione se sia presente la metà più uno degli aventi diritto in seconda convocazione. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente ove ne facciano richiesta scritta un numero di soci pari ad un terzo degli aventi diritto. La convocazione deve essere effettuata mediante una comunicazione scritta del Presidente inviata per raccomandata, per fax o per e-mail a tutti gli aventi diritto. Le deliberazioni su eventuali acquisti di beni immobili, accettazione di donazioni e impegni di credito dovranno essere votate dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, anche se l’Assemblea fosse riunita in seconda convocazione. L’ammissione di nuovi soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo che valuterà le richieste di ammissione. Nella prima applicazione del presente statuto, e non oltre il 31 ottobre 2012, l’ammissione di nuovi soci avrà luogo su deliberazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea delibera ogni anno l’importo dovuto dai soci quale quota di partecipazione all’AIP. I soci sono tenuti al pagamento d'una quota annuale, fissata dall'Assemblea secondo le necessità previste dal bilancio. È ritenuto automaticamente dimissionario il socio che non provveda al pagamento della propria quota nel termine di un anno da quando gli sia stata notificata la morosità, anche attraverso la posta elettronica.

Nell’ambito dello scopo sociale, l’AIP può pubblicare volumi di studi, riviste scientifiche e collane di carattere scientifico nei campi disciplinari indicati nell’atto costitutivo. Le spese relative a tali iniziative editoriali saranno sostenute per mezzo dei contributi ricevuti da enti pubblici e privati che intendano partecipare a tali iniziative, nonché da quella parte delle quote associative che l’Assemblea, su proposta del Direttivo, delibererà di destinare a tali iniziative. Tutte le spese relative a quanto sopra dovranno essere inserite in autonomo capitolo di bilancio e non potranno essere utilizzate per il funzionamento dell’Associazione.


Art. 6

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri o fra i Soci dell’Associazione. Egli redige i bilanci consuntivo e ne illustra la composizione ai Soci su loro richiesta o nel corso di una riunione dell’Assemblea; tiene la contabilità dell’Associazione ed è garante dei vincoli di bilancio sulle spese.


Art. 7

Lo scioglimento dell’Associazione o la mutazione del suo scopo deve essere deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.


Art. 8

La sede sociale dell’Associazione è stabilita presso l’ateneo nel quale è incardinato del Presidente in carica.


Art. 9

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Direttivo con ratifica dell’Assemblea, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e della metà assoluta più uno in seconda convocazione.


Art. 10

L’Associazione può concedere il patrocinio per convegni, manifestazioni, seminari di studio e altre iniziative di carattere scientifico-culturale di ambito polonistico su delibera del Direttivo.